IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
che al fine di favorire i processi di mobilita'  fra  i  comparti  di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede
l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo n. 281 del 1997,  sentite  le  Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi  comparti  di
contrattazione del personale non dirigenziale; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto  di  cui  all'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' adottato,  secondo  la  procedura  ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il  suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi  prevista  e'  adottata  con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis; 
  Visto il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo  n.  165  del
2001, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed il comma 1.1 dello stesso  art.
30, inserito dall'art. 3, comma 7-bis,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e successivamente modificato  dall'art.  12,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215   che
disciplinano l'istituto della «mobilita'  volontaria»,  che  consente
alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti  a  una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
che facciano domanda di  trasferimento,  prevedendo,  in  determinate
fattispecie, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e
stabilendo in  materia,  per  gli  enti  locali  e  per  il  servizio
sanitario nazionale, specifiche discipline e, per il personale  della
scuola, la conferma delle disposizioni vigenti; 
  Visto, altresi', il comma 2  del  medesimo  art.  30  del  predetto
decreto legislativo n. 165 del  2001  secondo  cui,  nell'ambito  dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono  essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi
collocate nel territorio dello stesso comune ovvero  a  distanza  non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini
del medesimo comma non si applica il terzo periodo  del  primo  comma
dell'art.  2103  del  codice  civile,  configurandosi   la   predetta
fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni; 
  Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro  per
la   semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione,    previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui  al  presente
comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico; 
  Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono  che  il
passaggio  in  altra  amministrazione  del  dipendente  e'   disposto
nell'area funzionale e posizione economica  corrispondente  a  quella
posseduta  presso  l'amministrazione  di  provenienza  e  che,  salvo
diversa   previsione,   a   seguito   dell'iscrizione    nel    ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al  dipendente  trasferito  per
mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione; 
  Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo  n.  165
del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2015 con cui, in attuazione  del  citato  29-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  stati  definiti  i  criteri
generali  per  l'equiparazione  tra  le  aree  e  le   categorie   di
inquadramento del  personale  appartenente  ai  diversi  comparti  di
contrattazione nonche' le tabelle di corrispondenza tra i  rispettivi
livelli economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data
di emanazione dello stesso decreto del Presidente del  consiglio  dei
ministri; 
  Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui  prevede  la  stipula  di
appositi accordi tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni  rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5,  e  47,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire  fino  a
un  massimo  di  quattro  comparti   di   contrattazione   collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza; 
  Rilevato che, in attuazione del predetto  art.  40,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   con   riferimento   alla
contrattazione relativa ai trienni 2016-2018 e 2019-2021  sono  stati
definiti i nuovi comparti  di  contrattazione  con  accorpamento,  in
taluni casi, di preesistenti comparti e che  i  rinnovi  contrattuali
del triennio 2019-2021 hanno modificato sia i previgenti  sistemi  di
classificazione del  personale  sia  le  previgenti  strutture  della
retribuzione  attribuendo  trattamenti  tabellari   e   differenziali
stipendiali che assumono, a parita' di inquadramento, valori  diversi
per ciascun CCNL; 
  Rilevato  che,  conseguentemente,  al   fine   di   consentire   la
definizione di corrispondenze coerenti con  tale  nuovo  assetto,  si
rende  necessario  emanare  un  nuovo  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  4,   comma   3,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Ritenuto  di  confermare,  alla  luce  delle   nuove   disposizioni
contrattuali, i principi generali posti a base del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, secondo cui per
individuare la corrispondenza  dei  livelli  economici  previsti  dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai  diversi
comparti  di  contrattazione  del  personale  non   dirigenziale   e'
necessario   stabilire,   in   termini   generali    e    preventivi,
l'equiparazione tra le aree  e  le  categorie  di  inquadramento  del
personale mediante il confronto  tra  gli  ordinamenti  professionali
disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo  conto  delle
mansioni,  delle  competenze  professionali,   dei   compiti,   delle
responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle  qualifiche  ed
alle  famiglie  professionali,  indicati  nelle  declaratorie   delle
medesime aree e categorie nonche' nei contratti collettivi  nazionali
integrativi; 
  Ritenuto  di  dover   disciplinare   i   criteri   generali   della
corrispondenza  tra  i  rispettivi  livelli  economici  previsti  dai
contratti   collettivi   tenendo   conto   dei   nuovi   sistemi   di
classificazione  del  personale  e  delle   nuove   strutture   della
retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai  nuovi
differenziali stipendiali come determinati dai  rinnovi  contrattuali
del triennio 2019-2021 in relazione alla fase di primo inquadramento,
rinviando ad una successivo decreto la disciplina di tali criteri con
riferimento ai differenziali stipendiali che saranno  conseguiti  per
effetto delle progressioni economiche da attuarsi  secondo  le  nuove
discipline  introdotte  dalla  contrattazione  collettiva   nazionale
relativa al predetto triennio; 
  Considerato che l'equiparazione tra  le  aree  e  le  categorie  di
inquadramento del personale  interessato  ai  processi  di  mobilita'
volontaria  di  cui   trattasi   deve   essere   comunque   accertata
dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento  in  relazione  alla
fattispecie  concreta   sulla   base   dei   rispettivi   ordinamenti
professionali, nonche' dei criteri definiti dal presente decreto; 
  Ritenuto  altresi'  di  confermare  il  criterio  secondo  cui   le
determinazioni per l'effettiva posizione di  inquadramento  giuridico
del dipendente trasferito in mobilita' volontaria devono tenere conto
anche  delle  specifiche  ed  eventuali  abilitazioni   del   profilo
professionale di provenienza e di  destinazione,  fermo  restando  il
rispetto dei criteri per l'individuazione del  livello  economico  di
inquadramento; 
  Stabilito  che,  alla  luce   della   predetta   nuova   disciplina
contrattuale, la corrispondenza tra i livelli economici  relativi  ai
diversi comparti di contrattazione sia individuata anche  sulla  base
del  criterio  della  prossimita'  degli  importi  complessivi  della
retribuzione tabellare  e  dei  differenziali  stipendiali  di  prima
applicazione previsti dai nuovi  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro del triennio 2019-2021 del comparto di destinazione; 
  Rilevato altresi' che  le  corrispondenze  stabilite  dal  presente
decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento  in
posizioni professionali il  cui  accesso  e'  riservato  al  pubblico
concorso; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del
quale «Allo scopo di ottimizzare l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale,  si  applica  l'art.  33.  Nell'ambito  del  piano,  le
amministrazioni  pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione   delle
risorse umane attraverso la coordinata  attuazione  dei  processi  di
mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'art. 35, comma 2.  Il  piano  triennale  indica  le
risorse finanziarie destinate all'attuazione del  piano,  nei  limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali  previste  a
legislazione vigente»; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  ai  sensi  del
quale per le finalita' ivi previste le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative, di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,  entro  il  31
gennaio di ogni anno adottano  il  Piano  integrato  di  attivita'  e
organizzazione, di cui il citato piano triennale dei  fabbisogni  del
personale ne costituisce apposita sezione; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  comma
1-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1,  del  decreto  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n.  113,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  i  dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente  della
scuola, delle accademie, conservatori  e  istituti  assimilati,  sono
inquadrati in almeno tre distinte aree prevedendo, altresi',  che  la
contrattazione   collettiva   individui   un'ulteriore    area    per
l'inquadramento del personale di elevata  qualificazione,  e  che  le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi
di   selettivita',   in   funzione   delle   qualita'   culturali   e
professionali, dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati  conseguiti,
attraverso l'attribuzione di fasce di merito; 
  Visto il CCNQ del 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti  di
contrattazione per il triennio 2019-2021; 
  Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro  per  il  predetto
triennio  2019-2021  relativi  al  personale  non  dirigenziale   dei
comparti Funzioni centrali, Funzioni locali,  Istruzione  e  ricerca,
sanita',   ed   in   particolare   la   disciplina   dell'ordinamento
professionale e della  retribuzione  tabellare  e  dei  differenziali
stipendiali; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  ai
segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio  2001,  e,  in  particolare,  l'art.  32,  che  prevede  le
corrispondenze professionali in caso di mobilita'; 
  Ritenuto di non  considerare  nel  presente  decreto  il  personale
docente e non docente  della  scuola  e  delle  istituzioni  di  alta
formazione e specializzazione artistica  e  musicale,  in  quanto  il
relativo trattamento economico per il triennio 2019-2021 e' ancora in
corso di definizione, nonche' i  dipendenti  dell'ENAC,  dell'AGID  e
degli enti pubblici di ricerca  per  i  quali  non  e'  stato  ancora
definito il nuovo sistema di classificazione; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della specificita'  dell'ordinamento
professionale, escludere dall'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento  professionale
di alcuni contratti collettivi, nonche' i  profili  professionali  di
ricercatore e tecnologo, fermi  restando  la  disciplina  vigente  in
materia di mobilita' e,  ove  compatibili,  i  criteri  del  presente
decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
con cui il Sen. Paolo Zangrillo  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il  24  ottobre  2022,
con cui ilo Ministro senza portafoglio Sen. Paolo Zangrillo e'  stato
conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  21  novembre
2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la  pubblica
amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  26
luglio 2023; 
  Sentite le confederazioni sindacali rappresentative con nota  68420
in data 31 ottobre 2023; 
  Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto ha la finalita' di disciplinare  i  processi
di  mobilita'  fra  pubbliche  amministrazioni  del   personale   non
dirigenziale  e  di  individuare  la  corrispondenza  fra  i  livelli
economici di inquadramento sulla base  delle  nuove  strutture  della
retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai  nuovi
differenziali stipendiali come determinati dai  rinnovi  contrattuali
del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei  nuovi
sistemi di classificazione. 
  2. I criteri di inquadramento e la  corrispondenza  tra  i  livelli
economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo,
integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti  e
non trovano applicazione al personale docente  e  non  docente  della
scuola e delle istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale nonche'  al  personale  dell'ENAC,  dell'AGID  e
degli enti pubblici di ricerca. 
  3. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C e'
inquadrato nell'area professionale piu' elevata prevista  nell'ambito
dei piani triennali dei fabbisogni di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.